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Contribuenti in crisi: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 19/E/2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in seguito alle modifiche normative e agli ultimi indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione. In particolare, il documento chiarisce che il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale e sottolinea l’intangibilità del credito Iva e del credito per le ritenute operate e non versate.

Per quel che concerne le procedure previste dalla Legge 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dalle procedure concorsuali (accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; liquidazione dei beni), rientrano tra i debiti risanabili anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’Iva e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento. Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.

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