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nozione
I contratti di solidarietà sono contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e sindacati volti a favorire l’occupazione o limitare i licenziamenti, mediante la riduzione dell’orario di lavoro.
Sono previste due tipologie di c. di solidarietà:
a) difensivi, che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di evitare il licenziamento dei lavoratori in esubero;
b) espansivi, che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di incrementare l’occupazione di nuovo personale.
Le imprese beneficiarie sono quelle che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS e che hanno occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente.
La riduzione non può superare il 60% dell’orario di lavoro previsto dai contratti.
La durata non può essere superiore a 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi (36 mesi nel Mezzogiorno).
Il c. di solidarietà non può essere applicato ai dirigenti, agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.

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