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Interpello sul diritto di precedenza e l’esonero contributivo

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha risposto ad un quesito posto dalla Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato nonchè dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 in ordine all’esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, l’istante chiede se il datore di lavoro possa fruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….Alla luce del quadro regolatorio sopra riportato, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
Resta fermo, anche in relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla L. n 190/2014, il rispetto delle condizioni già previste all’art. 4, comma 12, L. n. 92/2012 e oggi contenute nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, secondo quanto già chiarito dall’INPS con circ. n. 17/2015. Al riguardo, alla luce delle considerazioni suesposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.”

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