Con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015, l’Inps fornisce le istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità (D.L.vo n. 151/2001), in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.