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Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps fornisce le istruzioni per usufruire del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

Le istruzioni sono riferite alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.

Infine le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate dall’art. 24 in argomento solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità (comma 2 dell’art. 24 cit.).

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