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ConfprofessioniLavoro: i quesiti sul contratto collettivo degli Studi Professionali – 4° quesito

Confprofessioni ha creato una pagina dedicata alla pubblicazione dei quesiti in materia di applicazione del Contratto collettivo nazionale degli Studi Professionali.

La pagina verrà aggiornata periodicamente con le risposte alle domande più frequenti in materia contrattuale, in modo da avere un quadro complessivo ed attuale del CCNL di riferimento.

 

APPRENDISTATO

4- COSA DEVE FARE UN DATORE PER ASSUMERE UN APPRENDISTA?

Fermo restando che per i rapporti già instaurati resta in vigore la disciplina previgente fino alla scadenza del contratto, il datore di lavoro che voglia assumere un apprendista dopo l’entrata in vigore del TU sull’apprendistato (d.lgs. 167/2011) dal 25 ottobre 2011, deve:

-individuare un tutor interno per l’apprendistato, al momento di avvio dell’attività formativa,

-indicare il nominativo del tutor nel contratto,

-il tutor può essere titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata,

Le forme di apprendistato previste sono:

– apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale:

le parti firmatarie del presente CCNL, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o le singole Regioni intendano promuovere nell’ambito della normativa vigente;

 

– apprendistato di alta formazione e ricerca:

-non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V,

le parti firmatarie del presente CCNL, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito della normativa vigente;

 

– apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:

non è ammesso per gli apprendisti inquadrati al V livello;

– per poter assumere lavoratori apprendisti per l’apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti,

-la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi;

 

– apprendistato per il praticantato:

sul punto le parti rinviano ad un secondo momento la regolamentazione, in ragione della portata innovativa de tema.

 

 

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