Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5199 del 16 marzo 2016, rifacendosi alla circolare del Gabinetto n. 1138 del 17 marzo 1975 e interpretando l’art. 410 c.p.c. alla luce dell’art. 412-ter c.p.c., come modificato dalla legge n. 183/2010 (art. 31), ha affermato che le procedure di conciliazione per le quali, successivamente, si deposita il verbale presso la Direzione territoriale del Lavoro, sono soltanto quelle svolte nelle sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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