Le sezioni
           
Home / Collegio Arbitrale

Il lavoratore che vuole opporsi al provvedimento comminatogli deve promuovere, entro i 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato al fine di ottenere la revoca o la conversione/riduzione del provvedimento disciplinare.

La procedura di impugnazione del provvedimento porta alla sospensione, fino alla pronuncia del lodo, dell’efficacia della sanzione disciplinare già intimata.

 

articolo 7 – comma 6 – Legge n. 300/1970

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Print Friendly
 
ConfProfessioni Lavoro - Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma - info@confprofessionilavoro.eu Lavora con noi - Informativa privacy