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le parti possono pattuire clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli:

  • 412 del c.p.c. – Collegio arbitrale in seno alla Commissione di Conciliazione
  • 412-quater del c.p.c. – Collegio di Conciliazione ed Arbitrato irrituale .

Per essere valida, la Clausola Compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato (artt. 412 e 412-quater c.p.c.).

Inoltre, a pena di nullità, deve essere certificata dalle Commissioni di certificazione che accertano la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

 

articolo 31 – commi 10 e 11 – Legge n. 183/2010

10. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalita’ di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove cio’ sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita’, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volonta’ delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non puo’ essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.
La clausola compromissoria non puo’ riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilita’ di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalita’ di attuazione e di piena operativita’ delle disposizioni di cui al comma 10.

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