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le parti possono pattuire clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli:
Per essere valida, la Clausola Compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato (artt. 412 e 412-quater c.p.c.). Inoltre, a pena di nullità, deve essere certificata dalle Commissioni di certificazione che accertano la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
articolo 31 – commi 10 e 11 – Legge n. 183/2010 10. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalita’ di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove cio’ sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita’, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volonta’ delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non puo’ essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. |