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CIGS per casi di rilevante interesse strategico – pubblicato il Decreto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 29 dicembre 2016 con i criteri per  autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per  la  reiterazione della riduzione contributiva, di cui all’articolo 6, comma 4, del  decreto-legge  1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Con riferimento agli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti  casi  di  rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali,  tali  da  condizionare  le  possibilità  di sviluppo economico territoriale, e il cui piano  industriale  prevede l’utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l’utilizzo  del contratto    di    solidarietà, possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all’art. 42, commi 3 e  4-bis,  del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e  alle  condizioni certificate dalla commissione  di  cui  all’art.  42,  comma  4,  del medesimo  decreto  legislativo  e  secondo  i  criteri  definiti  dal decreto stesso.

L’autorizzazione  alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle  imprese che  presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. sono  di  rilevante  interesse  strategico   per   l’economia nazionale, per l’attività  svolta,  per  il  numero  dei  lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui  hanno  sede, tali da  condizionare  le  possibilità  di  sviluppo  economico  del territorio in cui operano;
  2. hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il  31 luglio  2015  il  cui  piano  industriale   prevede   l’utilizzo   di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi  1,  3  e  4,  del  decreto legislativo n. 148 del 2015;
  3. presentano le condizioni  per  un  rapido  riassorbimento  del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
  4. si impegnano a realizzare, nel corso  della  prosecuzione  del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione  del  personale interessato.
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