Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 29 dicembre 2016 con i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all’art. 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all’art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal decreto stesso.
L’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- sono di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
- hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
- si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.