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Chiarimenti su CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 24 del 26 luglio 2016,  con la quale, a integrazione della circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la possibilità per le imprese soggette a procedura concorsuale, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Ministero ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS – per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.L.vo n. 148/2015 – per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.

Ove, dunque:

  •  il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività,
  • nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
  •  e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.L.vo n. 148/2015  per 12 mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS.

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