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Certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro

Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di inviare il certificato medico del dipendente, vittima d’infortunio o di malattia professionale, non ricade più sul datore di lavoro ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 10 del 21 marzo 2016.

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

La modifica all’art. 53, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 è stata apportata dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L’Inail ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

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