Con la sentenza n. 18425 del 28 agosto 2014 la Corte di Cassazione interviene in tema di retribuzione aggiuntiva da erogare al lavoratore che svolga la prestazione durante le “festività soppresse” e sancisce che al fine di stabilire se tale retribuzione aggiuntiva spetti o meno, quando il lavoratore non abbia effettuato effettivamente la prestazione (es. perché in permesso sindacale o in ferie), bisogna guardare a quanto disposto sul punto dalla contrattazione di categoria o individuale tra le parti.
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