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Cassazione: assoggettabile ad IRAP il professionista qualora si avvalga di lavoro occasionale

Con sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014, la Cassazione è intervenuta in materia di Irap ai professionisti ed ha disposto che quest’ultimo risulta assoggettabile ad IRAP qualora sussista il requisito dell’autonoma organizzazione, che ricorre, a sua volta, quando impiega beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, vale a dire il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Con riferimento all’impiego non occasionale di lavoro altrui, tale ipotesi si verifica quando vengono erogati a soggetti terzi, compensi elevati per prestazioni che riguardano l’esercizio della propria attività, non rilevando ,lo strumento giuridico utilizzato (dipendenti, società di servizi o associazione professionale).

Il presupposto dell’autonoma organizzazione, altresì, si ritiene sussistere, anche in assenza di dipendenti, qualora sia affidato ad una società di servizi (outsourcing), retribuita a percentuale, lo svolgimento di prestazioni correlate all’attività professionale. In presenza di tali elementi, dunque, il reddito professionale deve essere assoggettato ad IRAP.

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