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Home / ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
E’ una prestazione economica, istituita dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Essa sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali, e non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il trattamento è tuttavia riconosciuto in capo anche agli apprendisti; ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell’accesso alla prestazione dell’Aspi, è necessario che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; e, al contempo, è necessario almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. La misura dell’indennità ammonta a al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00); al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. Fino al 2015 la durata massima della prestazione è fissata in 8 mesi, elevabile a 12 mesi per gli over 50, e a 14 mesi per gli over 55. |
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