Con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 , l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di utilizzo della compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, affermando che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
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